IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 883/1990
 proposto da Laura Lami, rappresentata e difesa dall'avv.  R.  Miniero
 ed  elettivamente  domiciliata  presso lo stesso in Bologna, via L.C.
 Farini  n.  10,  contro:  regione  Emilia-Romagna,  costituitasi   in
 giudizio,  rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente
 domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n.  4;  U.S.L.
 n.  27  di  Bologna,  non  costituita in giudizio; per l'annullamento
 della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158,
 di approvazione dei ruoli  nominativi  regionali  del  personale  del
 s.s.n.,  nella  parte  in  cui l'odierna ricorrente e' stata inserita
 nella posizione funzionale di "psicologo collaboratore", anziche'  in
 quella di "psicologo coadiutore", e con la decorrenza 1½ gennaio 1986
 anziche' 1½ gennaio 1984;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della regione Emilia-
 Romagna;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, alla pubblica udienza del  25  novembre  1992  il  relatore
 dott. Claudio Rovis;
    Uditi,  altresi',  l'avv.  Miniero  per  la  ricorrente  e  l'avv.
 Stefanelli,  in  sostituzione  dell'avv.  Russo,  per  la  resistente
 regione;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O