IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 883/1990 proposto da Laura Lami, rappresentata e difesa dall'avv. R. Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bologna, via L.C. Farini n. 10, contro: regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n. 4; U.S.L. n. 27 di Bologna, non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158, di approvazione dei ruoli nominativi regionali del personale del s.s.n., nella parte in cui l'odierna ricorrente e' stata inserita nella posizione funzionale di "psicologo collaboratore", anziche' in quella di "psicologo coadiutore", e con la decorrenza 1½ gennaio 1986 anziche' 1½ gennaio 1984; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Emilia- Romagna; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 1992 il relatore dott. Claudio Rovis; Uditi, altresi', l'avv. Miniero per la ricorrente e l'avv. Stefanelli, in sostituzione dell'avv. Russo, per la resistente regione; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O